Utilizzo dei prodotti fitosanitari
È stato approvato con DCC n. 76/2018 il Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari , che ha tra le sue finalità quella di ridurre progressivamente l’impiego dei prodotti fitosanitari a tutela della salute pubblica.
In attuazione dello stesso sono state individuate con DGC n. 140/2019 le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili dove il mezzo chimico potrà essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi oppure dove il mezzo chimico sarà vietato.

DCC n. 76/2018 - Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari
Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari per la riduzione progressiva dell’impiego dei prodotti fitosanitari a tutela della salute pubblica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 8 novembre 2018.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 30 aprile 2019
Con DGC n. 140/2019 sono state individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, delle aree dove è vietato o ammesso l’uso del mezzo chimico ad azione erbicida e delle aree con specifiche misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 5 Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari.

Elenco delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
In questa prima individuazione, sono state incluse tra le suddette aree i seguenti siti: asili nido, scuole dell’infanzia, plessi scolastici, parchi gioco per l’infanzia, orti comunali, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, cimiteri, spazi di verde attrezzato, parchi urbani, impianti sportivi, piste ciclabili, edifici per servizi religiosi e loro pertinenze, grandi...

Individuazione aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili
TAV. 1 - Individuazione aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili e aree dove è vietata qualsiasi applicazione di erbicidi chimici di sintesi;

Individuazione aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili
TAV. 2 - Individuazione aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili che individua anche le aree di cui all’art. 5 c.4 (aree con specifiche misure di salvaguardia)