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Assegno di Maternita’ - ANNO 2010
(art. 66 della Legge 448/98 e art. 74 del D.lgs. 151/01, D.M. D..M. 452/2000 e 337/2001)
CHE COS'E' ?
E' un beneficio concesso alla madre del nuovo nato dal Comune di residenza ed erogato dall’INPS, con assegno in un'unica soluzione, per cinque mensilità.
L’importo mensile dell'assegno per l’anno 2010 è pari a Euro 311,27 (importo mensile) mentre l'importo complessivo è pari ad Euro 1.556,35 (importo mensile x 5 mesi, corrispondenti all’astensione obbligatoria, che viene erogato in un’unica soluzione dall’INPS previa autorizzazione del Comune competente).
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
Per avere diritto all'assegno è necessario:
§ Essere cittadini italiani, stranieri comunitari o in possesso di carta di soggiorno o titolari di status di rifugiato politico residenti nel Comune di Bassano del Grappa.
§ Avere un figlio nato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 oppure avere un minore che abbia fatto ingresso, con un'età non superiore ai 6 anni, nella famiglia anagrafica in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è sufficiente la minore età). Se la richiesta è formulata da soggetto in possesso di carta di soggiorno: il figlio che non è nato in Italia o non risulti cittadino di uno stato dell’Unione Europea, deve altresì essere in possesso della carta di soggiorno.
§ Non ricevere per il figlio nato altro trattamento previdenziale (altro trattamento per la maternità) oppure che esso sia inferiore ad euro 311,27 mensili (quota differenziale). L'assegno suddetto infatti non viene concesso alle donne già beneficiarie di trattamento previdenziale di indennità per la maternità in corso salvo il caso in cui l'importo mensile percepito, sia inferiore alla cifra mensile dell'assegno concesso dal Comune. In tal caso può essere erogata la differenza tra l'assegno di maternità Legge 448/98 e l'indennità percepita.
§ Avere una situazione economica I.S.E. inferiore ad Euro 32.448,22 riferita a tre componenti e con riferimento ai redditi anno 2009.
LIMITI DI REDDITO PER POTER BENEFICIARE DELL’ASSEGNO
Il limite di reddito del nucleo familiare della richiedente stabilito per l’anno 2010, da desumere dall’attestazione I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), è pari ad Euro 32.448,22 con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato automaticamente dall’INPS sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.lgs n. 109/98 - rif. com1, art 65 L. 448/98). Il Comune può effettuare simulazioni.
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la concessione dell'assegno di maternità (il cui modulo può essere scaricato dal sito del Comune), deve essere presentata dalla madre entro e non oltre SEI MESI DALLA DATA DEL PARTO. Essa va presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bassano – Via J. Da Ponte 37, o in alternativa all’Ufficio Protocollo sito al piano terra di Via Matteotti, 35.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) rilasciata dai C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale) e la copia di un documento di identità + copia della carta di soggiorno per le cittadine extrracomunitarie.
Cittadina non comunitaria in attesa di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Alla luce delle novità normative introdotte in materia di titoli di soggiorno con i decreti legislativi n. 3/2007 e n. 30/2007, nonché alla luce delle indicazioni che sono state concordate con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia, il Ministero degli Interni, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e l’Anci, la circolare n. 35 del 09.03.2010 dell’INPS specifica quanto sotto riportato al fine di evitare la decadenza dal beneficio nei casi in cui la cittadina non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno,(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
“La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il termine dei sei mesi previsto dalla normativa vigente per la presentazione della domanda e del titolo di soggiorno.
Deve ritenersi, pertanto, superato l’orientamento in precedenza emerso in base al quale le domande di assegno non perfezionate entro il termine di sei mesi non potevano essere accolte. Si sottolinea, comunque, che il possesso del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della concessione dell’assegno e che, pertanto, in ogni caso, solo a seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a trasmettere all’Inps i dati relativi alle domande sospese ai fini del pagamento dell’assegno.
In forza delle soluzioni concordate, si precisa infine che sono ammesse a beneficiare dell’assegno di maternità anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007. Si rammenta che per “familiare” devono intendersi: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2)”
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