
Operatori ammessi alle Vendite
Art. 17 – VENDITORI
1. Sono ammessi alle vendite nel Mercato:
a. I commercianti all'ingrosso iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in regola
con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli;
b. I produttori ortofrutticoli, singoli od associati, anche se non iscritti negli
appositi albi, nonché le associazioni dei produttori costituite a norma di
legge ed in forza dei regolamenti comunitari ed in regola con le norme
vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli, che possono vendere
soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci;
c. gli enti di sviluppo, le cooperative e i loro consorzi le società di
approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello
Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro consorzi.
2. E' vietato a chicchessia effettuare vendite se non nei casi previsti dai commi
precedente.
