Passaggio di proprieta’ di beni mobili registrati
L'art. 7 del D.L. 04/07/2006 n. 223 ha esteso agli uffici comunali ed agli sportelli telematici dell'automobilista, la facoltà di procedere all'autenticazione delle firme dei venditori su atti e dichiarazioni inerenti l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi,
(con esclusione del certificato di proprietà digitale).
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Non è possibile autenticare le firme presso gli uffici comunali, perché di competenza notarile, per:
- atti di cancellazione di ipoteca
- atti di costituzione di diritto di usufrutto ed uso
- atti di rettifica di atti precedentemente autenticati da notai
- procure a vendere
La firma dovrà essere apposta dinanzi al funzionario incaricato dopo che il richiedente ha compilato sul retro dell’atto di proprietà del veicolo i propri dati identificativi e quelli dell’acquirente nonche’ l’importo del prezzo di vendita.
E' opportuno ricordare che l'acquirente, per non incorrere in sanzioni, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della firma sull'atto di vendita, dovrà registrare il passaggio di proprietà ed aggiornare la carta di circolazione presso l'Ufficio Provinciale ACI della Provincia in cui risiede il venditore intestatario del veicolo al P.R.A. o presso uno degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA).
Normativa di riferimento
D.P.R. 26.10.1972, n.642 (Tabelle A e B)
D.P.R. 28.10.2000, n.445
D.L. n. 04.07.2006, n. 223, art. 7
COSA OCCORRE
L'interessato deve presentarsi personalmente allo sportello, SOLO SU APPUNTAMENTO, munito di:
- un documento valido e codice fiscale da esibire in originale (portare anche le copie)
- copia della carta di identita’ e copia del codice fiscale dell’acquirente.
Se l'interessato all'autentica è:
- CONIUGE: se il bene è stato acquistato in regime di comunione, per la vendita dello stesso sono necessarie le firme di entrambi i coniugi:
- SOCIETA’: per verificare che il venditore (o nel caso di atto bilaterale, anche l'acquirente) sia in possesso dei poteri necessari per sottoscrivere la vendita del bene, è necessario che venga prodotta una visura camerale (rilasciata dalla C.C.I.A.A.) della società proprietaria del veicolo, dalla quale sia possibile desumere che il soggetto sottoscrittore detenga l'autorità necessaria.
COSTO
Nelle autentiche di firma previste dall'art. 7 del D.L. n. 223/2006, l'atto è in bollo e l'utente dovrà, in tal caso, munirsi privatamente della marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'atto mentre l'autenticazione della firma è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a Euro 0,52.
TEMPISTICA
ALLO SPORTELLO: immediato.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Anagrafe - Via Verci, 33 - 36061 Bassano del Grappa
Telefonare al n. 0424/519389 attivo il martedì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Fax 0424/519314
Email anagrafe@comune.bassano.vi.it
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
PER APPUNTAMENTI
PRENOTAZIONE TELEFONICA AL N. 0424/519398 attivo il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dal mercoledì al venerdì dalle 8.30 alle 10.00
PRENOTAZIONE ON LINE: Vai al link Prenotazioni